Se ha trovato un oggetto, La preghiamo di portarlo all'ufficio oggetti smarriti più vicino
o alla polizia.
Se ha trovato l'oggetto in una casa abitata o in un'infrastruttura d'uso pubblico,
La preghiamo di consegnare l'oggetto ritrovato al padrone di casa, al custode dell'immobile o al sorvegliante.
Questa regola vale anche per oggetti trovati nel treno, alla stazione o fermata.
Consegni questi oggetti al personale della ferrovia (p.es.
FFS) o alla competente azienda trasporti.
Può consultare le esatte disposizioni in merito nel Codice civile a partire dall'art. 720:
Nel Liechtenstein valgono le seguenti leggi per i ritrovatori:
Art. 191 Diritto reale
Se non è possibile rintracciare il proprietario di un oggetto ritrovato, decorsi cinque anni il ritrovatore acquisisce l’oggetto stesso.
Se l’oggetto viene restituito al proprietario, il ritrovatore ha diritto al rimborso di tutte le spese nonché a una ricompensa.
In caso di oggetto ritrovato in una casa abitata o in un complesso destinato al servizio o al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o il complesso è considerato come ritrovatore ma non ha diritto alla ricompensa.
Art. 69 Ordinanza sul diritto reale
La ricompensa ammonta al 10% del valore dell’oggetto ritrovato.